Art. 22 · DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI
AccordoTitolo III

Art. 22

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DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI

In vigore dal 2 dic 2009
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI TRANSAZIONI GIUDIZIALI La Parte che chiede il riconoscimento deve presentare l'originale o una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulti che la transazione stessa ha efficacia esecutiva, con allegata una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o in lingua inglese o in lingua francese.
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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;174#art-a-22