ConvenzioneTitolo II

Art. 9

Forma e contenuto delle domande di assistenza

In vigore dal 28 gen 2009
Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande di assistenza sono presentate sempre per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) autorità richiedente che presenta la domanda; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiesta o in una lingua concordata con quest'ultima. 4. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali che devono però essere confermate per iscritto quanto prima possibile. 5. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti, l'autorità richiesta può richiederne la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte le misure necessarie per dar seguito alla domanda. 6. L'autorità richiesta concorda nell'applicare una determinata procedura in risposta a una domanda, purchè tale procedura non sia in contrasto con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro richiesto.
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