ConvenzioneTitolo I

Art. 4

Definizioni

In vigore dal 28 gen 2009
Definizioni Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni: 1) "Disposizioni doganali nazionali": le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, la cui applicazione sia in tutto o in parte di competenza dell'amministrazione doganale del medesimo Stato membro, riguardanti: il movimento transfrontaliero delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a norma degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea; - le accise non armonizzate. 2) "Disposizioni doganali comunitarie": - l'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario, a norma dell', paragrafo 2 del trattato CE o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari; - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle disposizioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli; - l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni nonché le relative disposizioni nazionali di attuazione. 3) "Violazioni": comportamenti in conflitto con le disposizioni doganali nazionali o comunitarie e che comprendono, tra l'altro: - la partecipazione a commettere, o a tentare di commettere, tali violazioni; - la partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni; - il riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni di cui al presente paragrafo. 4) "Mutua assistenza": la prestazione di assistenza tra le amministrazioni doganali a norma della presente convenzione. 5) "Autorità richiedente": l'autorità competente dello Stato membro che presenta una domanda di assistenza. 6) "Autorità richiesta": l'autorità competente dello Stato membro cui è rivolta una domanda di assistenza. 7) "Amministrazioni doganali": le autorità doganali nonché le altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione. 8) "Dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Per persona identificabile si intende una persona che può essere direttamente o indirettamente identificata, in particolare per mezzo di un numero di identificazione o di uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, sociale o culturale. 9) "Cooperazione transfrontaliera": la cooperazione tra amministrazioni doganali prestata al di là delle frontiere di ciascuno Stato membro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-4

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