Convenzione›Titolo I
Art. 3
Rapporto con la mutua assistenza tra autorità giudiziarie
In vigore dal 28 gen 2009
Rapporto con la mutua assistenza tra autorità giudiziarie
1. La presente convenzione si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell'ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie per le quali l'autorità richiedente è competente a norma delle disposizioni nazionali dello Stato membro interessato.
2. Quando un'indagine penale è effettuata da o sotto la direzione di un'autorità giudiziaria, tale autorità determina se le richieste di mutua assistenza o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-3