Convenzione›Titolo I
Art. 5
Uffici di coordinamento centrali
In vigore dal 28 gen 2009
Uffici di coordinamento centrali
1. Gli Stati membri designano all'interno della propria amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza presentate a norma della presente convenzione e di coordinare la mutua assistenza, fatto salvo il paragrafo 2. Detto ufficio è inoltre incaricato della cooperazione cbn le altre autorità coinvolte in misure di assistenza a norma della presente convenzione.
Gli uffici di coordinamento degli Stati membri mantengono tra loro i necessari contatti diretti, soprattutto nei casi di cui al titolo IV.
2. L'attività degli uffici di coordinamento centrali non esclude, in particolare nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta fra gli altri servizi delle autorità doganali degli Stati membri. Tuttavia, per ragioni di efficienza e di coerenza, gli uffici di coordinamento centrali sono informati di qualsiasi azione che si avvalga di tale cooperazione diretta.
3. Nel caso in cui l'autorità doganale non sia, o sia solo parzialmente, competente per l'evasione di una domanda, l'ufficio di coordinamento centrale trasmette la domanda all'autorità nazionale competente e ne informa l'autorità richiedente.
4. Se per motivi di diritto o di fatto la domanda non può essere accolta, l'ufficio di coordinamento la rinvia all'autorità richiedente con la motivazione dell'impedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-5