Convenzione›Titolo II
Art. 10
Richiesta di informazioni
In vigore dal 28 gen 2009
Richiesta di informazioni
1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente che lo domanda tutte le informazioni che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le violazioni.
2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi, che sono alla base di tali informazioni e a disposizione dell'autorità richiesta oppure che sono stati elaborati o procurati per evadere la richiesta di informazioni.
3. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e rispettando le istruzioni particolareggiate fissate da quest'ultima, i funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono raccogliere, negli uffici dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 1. Ciò riguarda le informazioni risultanti dalla documentazione alla quale ha accesso il personale di detti uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-10