ConvenzioneTitolo II

Art. 13

Notificazione

In vigore dal 28 gen 2009
Notificazione 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli strumenti o le decisioni prese dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente che riguardino l'applicazione della presente convenzione. 2. Le richieste di notificazione indicanti l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiesta, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare a tale traduzione.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-13

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Notificazione (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo