Convenzione›Titolo II
Art. 13
Notificazione
In vigore dal 28 gen 2009
Notificazione
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli strumenti o le decisioni prese dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente che riguardino l'applicazione della presente convenzione.
2. Le richieste di notificazione indicanti l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiesta, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare a tale traduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-13