Convenzione›Titolo III
Art. 16
Sorveglianza
In vigore dal 28 gen 2009
Sorveglianza
Quando sia ritenuto utile ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di violazioni in un altro Stato membro, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:
a) applicano o fanno applicare, per quanto possibile, la sorveglianza speciale di cui all';
b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni di cui dispongono, in particolare relazioni e altri documenti o copie conformi o estratti relativi, sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-16