Convenzione›Titolo IV
Art. 20
Inseguimento transfrontaliero
In vigore dal 28 gen 2009
Inseguimento transfrontaliero
1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno Stato membro che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagrante mentre commette una delle violazioni di cui all', paragrafo 2 per cui potrebbe essere prevista l'estradizione o partecipa ad una di tali violazioni sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un altro Stato membro quando le autorità competenti dell'altro Stato membro non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.
Al più tardi al momento di attraversare la frontiera i funzionari impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso deve avvenire. L'inseguimento cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio esso avviene lo richiede. A richiesta dei funzionari impegnati nell'inseguimento le competenti autorità fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto. Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari impegnati nell'inseguimento cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri.
2. L'inseguimento si svolge secondo le seguenti procedure, definite nella dichiarazione di cui al paragrafo 6:
a) i funzionari impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona;
b) tuttavia, se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità non possono intervenire abbastanza rapidamente, i funzionari impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando i funzionari di detto Stato, che devono essere informati senza indugio, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
3. L'inseguimento è effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti procedure, definita nella dichiarazione di cui al paragrafo 6:
a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi nella dichiarazione;
b) senza limiti di spazio o di tempo.
4. L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:
a) i funzionari impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio operano; devono ottemperare alle istruzioni delle competenti autorità locali;
b) l'inseguimento in mare, continuato in alto mare o nella zona economica esclusiva è effettuato in base alle norme internazionali di diritto del mare contenute nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e, nel territorio di un altro Stato membro, secondo le disposizioni del presente articolo;
c) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;
d) i funzionari impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per mezzo di dispositivi applicati sul loro mezzo di trasporto; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di mezzi di trasporto camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali funzionari devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;
e) durante l'inseguimento i funzionari ad esso addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non è mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne è vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa;
f) al fine di essere condotta dinanzi alle competenti autorità, la persona inseguita che sia stata fermata a norma del paragrafo 2, lettera b), può subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento può essere fatto uso di manette; gli oggetti in suo possesso possono essere sequestrati;
g) dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 i funzionari impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, essi sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita;
h) le autorità dello Stato membro dal cui territorio provengono i funzionari impegnati nell'inseguimento coadiuvano, a richiesta dello Stato in cui è avvenuto l'inseguimento, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari.
5. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2, sia stata arrestata dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è avvenuto l'inseguimento, può,indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le pertinenti norme del diritto interno.
Se non ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata arrestata, la persona in questione è messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore nove del mattino, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.
6. All'atto della firma della presente convenzione, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio.
Uno Stato membro può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purchè quest'ultima non restringa la portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previe consultazioni con ciascuno degli Stati membri interessati e ai fini dell'equivalenza dei regimi applicabili in tali Stati.
7. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del paragrafo 1 e adottare disposizioni supplementari in applicazione del presente articolo.
8. All'atto del deposito dello strumento di adozione della presente convenzione, uno Stato membro può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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