Convenzione›Titolo III
Art. 17
Comunicazione spontanea di informazioni
In vigore dal 28 gen 2009
Comunicazione spontanea di informazioni
Le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni informazione pertinente in merito a violazioni, progettate o commesse, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere tali violazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-17