Convenzione›Titolo IV
Art. 22
Consegne controllate
In vigore dal 28 gen 2009
Consegne controllate
1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che su richiesta di un altro Stato membro possano essere effettuate consegne controllate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di far ricorso a consegne controllate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono la direzione e il controllo dell'operazione.
L'autorità richiesta assume il controllo della consegna all'atto dell'attraversamento della frontiera o in un punto concordato, al fine di evitare qualsiasi interruzione del controllo. Essa assicura il controllo costante nel successivo percorso, in modo da potere, in qualsiasi momento, arrestare gli autori del reato e sequestrare le merci.
4. Con il consenso degli Stati membri interessati, è possibile intercettare ed autorizzare l'inoltro delle spedizioni di cui si è convenuto di controllare la consegna, sia senza interventi, sia previa sottrazione del loro contenuto iniziale o sostituzione totale o parziale con altri prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-22