Convenzione›Titolo IV
Art. 19
Principi
In vigore dal 28 gen 2009
Principi
1. A norma del presente titolo le amministrazioni doganali cooperano tra loro a livello transfrontaliero, prestandosi reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico e di organizzazione. Di norma, le richieste di cooperazione sono presentate in forma di domande di assistenza a norma dell'. Nei casi specificamente descritti nel presente titolo, i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, previo consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto.
II coordinamento e la programmazione delle operazioni transfrontaliere competono agli uffici di coordinamento centrali di cui all'.
2. È consentito svolgere attività di cooperazione a livello transfrontaliero di cui al paragrafo 1 allo scopo di prevenire, accertare e perseguire violazioni, nei casi di:
a) traffico illecito di droga e sostanze psicotrope, armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti pericolosi e tossici, materiali nucleari o materiali e impianti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche (merci soggette a divieti);
b) traffico di sostanze di cui alle tabelle I e ll della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, destinate alla produzione illecita di droga (precursori);
c) commercio transfrontaliero illecito di merci soggette a imposta, con evasione degli obblighi tributari, o allo scopo di ottenere illegalmente prestazioni finanziarie pubbliche collegate all'importazione o all'esportazione delle merci in questione, qualora, in considerazione dell'entità delle transazioni e del rischio connesso all'aspetto tributario e alla sovvenzione, rischino di derivarne gravosi oneri finanziari a carico del bilancio delle Comunità europee o degli Stati membri;
d) qualsiasi altro commercio di merci soggette a divieti in base alle normative doganali comunitarie o nazionali.
3. L'obbligo dell'autorità richiesta di acconsentire ad una delle specifiche forme di cooperazione di cui al presente titolo non sussiste se il diritto interno dello Stato membro richiesto non autorizza o non prevede il tipo di indagine in questione. L'autorità richiedente ha in tal caso il diritto di negare a sua volta, per lo stesso motivo, una corrispondente cooperazione transfrontaliera qualora venga interpellata da un'autorità dello Stato membro richiesto.
4. Qualora il diritto interno degli Stati membri lo prescriva, le autorità interessate chiedono alle autorità giudiziarie nazionali l'autorizzazione a svolgere le indagini previste. Se le autorità giudiziarie competenti subordinano l'autorizzazione a determinate condizioni e requisiti, le autorità interessate si accertano che le condizioni e requisiti in questione vengano rispettati durante lo svolgimento delle indagini.
5. Se i funzionari di uno Stato membro, in base al presente titolo, agiscono nel territorio di un altro Stato membro causandovi danni, lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni vi pone rimedio, secondo il proprio diritto interno, come se fossero stati arrecati dai suoi funzionari. Questo Stato membro è integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime o ad altre persone o istituzioni aventi diritto dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni.
6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti dei terzi e nonostante l'obbligo di porre rimedio ai danni a norma del paragrafo 5, seconda frase, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 5, prima frase, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da esso subiti ad un altro Stato membro.
7. Le informazioni ottenute dai funzionari nel corso di operazioni transfrontaliere di cui agli articoli da 20 a 24 possono essere usate come prove dalle autorità competenti dello Stato membro ricevente, secondo il diritto interno e nel rispetto delle condizioni particolari stabilite dagli organi competenti dello Stato in cui sono state raccolte le informazioni.
8. Nel corso delle operazioni di cui agli articoli da 20 a 24, i funzionari in missione nel territorio di un altro Stato membro sono equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda eventuali violazioni da essi subite o commesse.
Storico versioni
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