Convenzione›Titolo IV
Art. 21
Sorveglianza transfrontaliera
In vigore dal 28 gen 2009
Sorveglianza transfrontaliera
1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno degli Stati membri che sorvegliano nel loro paese una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all', paragrafo 2 sono autorizzati a continuare la sorveglianza nel territorio di un altro Stato membro se quest'ultimo ha autorizzato la sorveglianza transfrontaliera in base ad una domanda di assistenza preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere assoggettata a condizioni.
Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri.
A richiesta, la sorveglianza è demandata ai funzionari dello Stato membro nel cui territorio è effettuata.
La richiesta di cui al primo comma deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuno degli Stati membri e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.
Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi all'autorità designata a tal fine; il depositario ne informa gli altri Stati membri.
2. Qualora, per motivi di particolare urgenza, non sia possibile richiedere l'autorizzazione preventiva dell'altro Stato membro, i funzionari di sorveglianza sono autorizzati a proseguire oltre frontiera la sorveglianza di una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all', paragrafo 2, alle seguenti condizioni:
a) durante la sorveglianza, il passaggio della frontiera deve essere immediatamente notificato, all'atto dell'attraversamento della frontiera, all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio la sorveglianza deve proseguire;
b) è trasmessa senza indugio una richiesta a norma del paragrafo 1, con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
La sorveglianza cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della notificazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b), oppure se non è stata concessa l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.
3. La sorveglianza di cui ai paragrafi 1 e 2 è consentita solo alle seguenti condizioni generali:
a) i funzionari di sorveglianza devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto dello Stato membro nel cui territorio operano; essi devono seguire le istruzioni delle competenti autorità locali del suddetto Stato membro;
b) fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la sorveglianza i funzionari sono muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata;
c) i funzionari di sorveglianza debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;
d) durante la sorveglianza i funzionari ad essa addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza, salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non è mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne è vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa;
e) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;
f) i funzionari di sorveglianza non possono nè fermare nè arrestare la persona da sorvegliare;
g) ogni operazione è oggetto di rapporto alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale dei funzionari di sorveglianza;
h) le autorità dello Stato membro da cui provengono i funzionari di sorveglianza coadiuvano, a richiesta delle autorità dello Stato membro in cui si è svolta la sorveglianza, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari.
4. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni complementari in applicazione dello stesso.
5. All'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, uno Stato membro può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte dello stesso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-21