Convenzione›Titolo VI
Art. 26
Corte di giustizia
In vigore dal 28 gen 2009
Corte di giustizia
1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.
2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri e Commissione relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere risolta mediante negoziato.
Tale controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia dopo sei mesi dalla data alla quale una parte ne ha notificato l'esistenza all'altra parte.
3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 8, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.
4. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma della presente convenzione o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione, alle condizioni definite al paragrafo 5, lettera a) o lettera b).
5. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 4 precisa che:
a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua
sentenza, o
b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.
6. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.
7. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 4, ha la facoltà di presentare alla Corte di giustizia delle Comunità europee memorie o osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 5.
8. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dagli organi competenti per l'applicazione della legge nell'ambito della presente convenzione o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
Storico versioni
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