ConvenzioneTitolo IV

Art. 23

Operazioni di infiltrazione

In vigore dal 28 gen 2009
Operazioni di infiltrazione 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta può autorizzare funzionari dell'amministrazione doganale dello Stato membro richiedente o funzionari che agiscono per conto di tale amministrazione, che operano con un'identità fittizia (agenti infiltrati), ad operare nel suo territorio. L'autorità richiedente presenta la sua domanda soltanto qualora risulti estremamente difficile chiarire i fatti senza procedere a questo tipo di indagine. I funzionari in questione, nel quadro della loro missione, sono autorizzati soltanto a raccogliere informazioni e a stabilire contatti con persone sospette o con persone ad esse associate. 2. Le operazioni di infiltrazione nello Stato membro richiesto sono di durata limitata. La preparazione e la direzione delle operazioni avvengono in stretta cooperazione tra le autorità interessate dello Stato membro richiesto e di quello richiedente. 3. Le condizioni alle quali è autorizzata e si svolge l'operazione di infiltrazione sono stabilite dall'autorità richiesta secondo il proprio diritto interno. Se nel corso di un'operazione di infiltrazione si acquisiscono informazioni relative ad una violazione diversa da quella contemplata nella richiesta iniziale, le condizioni alle quali tali informazioni possono essere usate sono anch'esse stabilite dall'autorità richiesta secondo il proprio diritto interno. 4. L'autorità richiesta fornisce la necessaria assistenza sotto il profilo tecnico e dell'organico. Essa prende misure per proteggere i funzionari di cui al paragrafo 1 durante il loro intervento nello Stato membro richiesto. 5. Uno Stato membro, all'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-23

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