Convenzione›Titolo VII
Art. 28
Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza
In vigore dal 28 gen 2009
Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza
1. La presente convenzione non obbliga le autorità degli Stati membri alla mutua assistenza quando questa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali dello Stato membro in questione, soprattutto nel settore della protezione dei dati, o quando la portata dell'azione richiesta, in particolare nel quadro delle forme di cooperazione particolari di cui ai titolo IV, sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della presunta violazione. In tali casi l'assistenza può essere rifiutata completamente o parzialmente, o può essere subordinata al rispetto di determinate condizioni.
2. Ogni rifiuto di prestare assistenza deve essere motivato.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-28