Convenzione›Titolo VII
Art. 29
Spese
In vigore dal 28 gen 2009
Spese
1. Gli Stati membri rinunciano di norma a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti nell'applicazione della presente convenzione, ad eccezione delle spese per emolumenti corrisposti ad esperti.
2. Se l'esecuzione di una richiesta comporta spese di entità sostanziale o straordinaria, le amministrazioni doganali interessate si consultano per definire termini e condizioni in base ai quali dar corso alla richiesta stessa, nonché per definire in che modo vanno sostenuti i costi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-29