Convenzione›Titolo VII
Art. 31
Applicazione territoriale
In vigore dal 28 gen 2009
Applicazione territoriale
1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nel testo riveduto dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea e del regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, compresi, per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland, il territorio di Busingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1994 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull'inclusione di Busingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, nonché alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, può adeguare il paragrafo 1 a qualsiasi modifica delle disposizioni di diritto comunitario in esso contemplate.
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GU L 302 dei 19.10.1992, pag. 2
GU L 1 del 1 °.1.1995, pag. 181.
GU L 17 del 21.1.1997, pag. 2.
Storico versioni
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