Convenzione›Titolo VII
Art. 34
Emendamenti
In vigore dal 28 gen 2009
Emendamenti
1. Ciascuno Stato membro, in quanto Alta Parte contraente, può proporre emendamenti alla presente convenzione. Le proposte di emendamento sono trasmesse al depositario che le trasmette, a sua volta, al Consiglio e alla Commissione.
2. Fatto salvo l', paragrafo 2, gli emendamenti alla convenzione sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Gli emendamenti adottati in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-34