Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 28 gen 2009
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' della medesima Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-rd-2