Art. 5
Copertura finanziaria
In vigore dal 28 gen 2009
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 35.427; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 74.000; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 264.265; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 132.000; l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per euro 24.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 313.000; l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per euro 6.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 30.000 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per euro 949.718.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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