Convenzione›Titolo VII
Art. 35
Depositario
In vigore dal 28 gen 2009
Depositario
1. II Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'applicazione, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.
FATTO a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentonovantasette, in un unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-35