Art. 35 · Depositario
ConvenzioneTitolo VII

Art. 35

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Depositario

In vigore dal 28 gen 2009
Depositario 1. II Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione. 2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'applicazione, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione. FATTO a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentonovantasette, in un unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-35