Art. 3
Ufficio di coordinamento
In vigore dal 28 gen 2009
1. Per i fini di cui all' della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di "Ufficio centrale di coordinamento". Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell' della Convenzione.
3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-rd-3