Art. 4

Norme di coordinamento

In vigore dal 28 gen 2009
1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all' della Convenzione medesima, alle Autorità indicate nell', numero 7), della stessa Convenzione. 2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto. 3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto. 4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorità giudiziaria. 5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell' della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 6. L'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorità giudiziaria può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento è emesso entro le successive quarantotto ore. 7. Nei casi previsti dagli della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all' della legge 16 marzo 2006, n. 146. 8. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.
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