Convenzione›Titolo VII
Art. 27
Riservatezza
In vigore dal 28 gen 2009
Riservatezza
Le amministrazioni doganali tengono conto, nei singoli casi di scambio di informazioni, delle esigenze del segreto istruttorio. A tal fine, uno Stato membro può imporre condizioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di un altro Stato membro al quale dette informazioni possono essere trasmesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-27