Convenzione›Titolo II
Art. 14
Uso come elemento di prova
In vigore dal 28 gen 2009
Uso come elemento di prova
Le risultanze, gli attestati, le informazioni, le copie conformi e tutti i documenti ottenuti dai funzionari dell'autorità richiesta, secondo il loro diritto interno, e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di cui agli possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui. ha sede l'autorità richiedente, secondo il diritto interno.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-14