ConvenzioneTitolo II

Art. 12

Richiesta di indagini

In vigore dal 28 gen 2009
Richiesta di indagini 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta procede o fa procedere alle opportune indagini in merito a operazioni che costituiscono o che, a parere dell'autorità richiedente, sembrano costituire una violazione. L'autorità richiesta comunica i risultati di tali indagini all'autorità richiedente. Si applica, con gli opportuni adattamenti, l', paragrafo 2. 2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini di cui al paragrafo 1. Le indagini sono sempre svolte dai funzionari dell'autorità richiesta. I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti ai funzionari dell'autorità richiesta; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.
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