Convenzione›Titolo II
Art. 11
Richiesta di sorveglianza
In vigore dal 28 gen 2009
Richiesta di sorveglianza
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta applica o fa applicare, per quanto possibile, una sorveglianza speciale su una persona in merito alla quale si possa seriamente ritenere che abbia commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali o che le stia commettendo o, ancora, che abbia compiuto atti preparatori a tal fine. Sempre su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta applica inoltre una sorveglianza sui luoghi, sui mezzi di trasporto e sulle merci collegati ad attività che possono violare dette disposizioni doganali.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-11