Convenzione›Titolo I
Art. 7
Obbligo di identificazione
In vigore dal 28 gen 2009
Obbligo di identificazione
Fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione, i funzionari dell'autorità richiedente presenti in un altro Stato membro per esercitarvi i diritti di cui alla presente convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-7