ConvenzioneTitolo II

Art. 8

Principi

In vigore dal 28 gen 2009
Principi 1. Nell'assistenza da fornire a norma del presente titolo, l'autorità richiesta o l'autorità competente cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro. A tal fine essa fa uso di tutti i poteri giuridici a sua disposizione nell'ambito del diritto nazionale per rispondere alla domanda. 2. L'autorità richiesta estende detta assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria la presentazione di una domanda complementare. Nei casi dubbi l'autorità richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorità richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-8

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