ConvenzioneTitolo I

Art. 6

Funzionari di collegamento

In vigore dal 28 gen 2009
Funzionari di collegamento 1. Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalità reciprocamente accettate. 2. I funzionari di collegamento non sono competenti a intervenire nel paese ospitante. 3. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, al funzionario di collegamento, con l'assenso o su richiesta delle competenti autorità degli Stati membri, possono essere affidati i compiti seguenti: a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri; b) fornire assistenza nelle indagini attinenti al suo paese di origine o allo Stato membro che rappresenta; c) partecipare all'evasione delle domande di assistenza; d) fornire consulenza ed assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere; e) qualsiasi altro compito che gli Stati membri possono convenire tra loro. 4. Gli Stati membri possono convenire bilateralmente o multilateralmente il mandato e l'ubicazione dei funzionari di collegamento. I funzionari di collegamento possono anche rappresentare gli interessi di uno o più Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-6

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