Convenzione›Titolo I
Art. 6
Funzionari di collegamento
In vigore dal 28 gen 2009
Funzionari di collegamento
1. Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalità reciprocamente accettate.
2. I funzionari di collegamento non sono competenti a intervenire nel paese ospitante.
3. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, al funzionario di collegamento, con l'assenso o su richiesta delle competenti autorità degli Stati membri, possono essere affidati i compiti seguenti:
a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;
b) fornire assistenza nelle indagini attinenti al suo paese di origine o allo Stato membro che rappresenta;
c) partecipare all'evasione delle domande di assistenza;
d) fornire consulenza ed assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere;
e) qualsiasi altro compito che gli Stati membri possono convenire tra loro.
4. Gli Stati membri possono convenire bilateralmente o multilateralmente il mandato e l'ubicazione dei funzionari di collegamento. I funzionari di collegamento possono anche rappresentare gli interessi di uno o più Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-12-30;217#art-c-6