Versione coordinata

Art. 19

In vigore dal 13 apr 2008
1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'.1(e), l'Organizzazione determina, in conformità alle condizioni generali di cui d'.2(d), la normativa necessaria e la comunica agli esercenti di aeromobili e ai servizi di navigazione aerea interessati. Le Parti contraenti si assicurano che gli esercenti di aeromobili, i comandanti di aeromobili e i servizi di navigazione aerea interessati si attengano a tale normativa, salvo per motivi cogenti di sicurezza. 2. L'osservanza delle condizioni generali e della normativa di cui al paragrafo 1 che precede da parte dei servizi di navigazione aerea di una Parte contraente è di sua esclusiva responsabilità. 3. Su richiesta dell'Organizzazione, in caso di mancata osservanza, da parte di un esercente di aeromobile o di un comandante, delle condizioni generali o della normativa di cui ai paragrafo 1 che precede, l'azione giudiziaria nei confronti dei trasgressore può essere promossa: (a) dalla Parte contraente, se l'infrazione è stata constatata nel suo territorio; (b) dall'Organizzazione, conformemente alle fattispecie di competenza indicate dall', con l'accordo della Parte contraente dove è da promuovere l'azione giudiziaria. 4. Le Parti contraenti sono tenute a incorporare nella loro legislazione nazionale disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle condizioni generali di cui all'.2(d).
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