Versione coordinata
Art. 24
In vigore dal 13 apr 2008
1. L'Organizzazione può detenere tutte te divise ed avere conti in tutte le valute necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste dal suo oggetto.
2. Le Parti contraenti s'impegnano ad accordare ali"Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalità previste dai regolamenti naziona dagli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi richiesto dalla costituzione e dall'attività dell'Organizzazione, ivi compresi l'emissione e il servizio di prestiti, ove remissione di questi ultimi sia stata autorizzata dai governo della Parte contraente interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-24