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Art. 27

In vigore dal 13 apr 2008
In virtù del suo regime di previdenza sociale, l'Organizzazione, il Direttore generale e il personale dell`Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio da versare agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi esistenti fra l'Organizzazione e le Parti contraenti all'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo