Versione coordinata
Art. 27
In vigore dal 13 apr 2008
In virtù del suo regime di previdenza sociale, l'Organizzazione, il Direttore generale e il personale dell`Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio da versare agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi esistenti fra l'Organizzazione e le Parti contraenti all'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-27