Versione coordinata
Art. 29
In vigore dal 13 apr 2008
1. (a) Le strutture dell'Organizzazione sono inviolabili. Gli immobili, e il patrimonio dell'Organizzazione sono immuni da qualsiasi requisizione, esproprio o confisca.
(b) Gli archivi detrOrganizzazione e tutti gli atti e documenti ufficiali di sua proprietà sono inviolabili in qualsiasi luogo si trovino.
2. Gli immobili e il patrimonio dell'Organizzazione non possono essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata, salvo a seguito di decisione giudiziaria. Tale decisione giudiziaria non può essere presa senza che l' Organizzazione sia stata informata con congruo preavviso del procedimento in questione e senza che abbia potuto disporre di mezzi adeguati per sviluppare la propria difesa.
Le strutture dell'Organizzazione non possono comunque essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata.
3. Tuttavia, per consentire l'effettuazione dette indagini giudiziarie e assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel rispettivo territorio, le autorità competenti dello Stato in cui l'Organizzazione ha sede, nonché degli altri stati in cui sono situati strutture e archivi dell'Organizzazione, hanno accesso a tali strutture e archivi dopo averne informato il Direttore generale delrAgenzia.be;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-29