Versione coordinata
Art. 30
In vigore dal 13 apr 2008
1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le autorità competenti delle Parti contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso ai quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunità, le esenzioni o le agevolazioni indicate nella presente Convenzione.
2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da realizzare nel territorio delle Parti contraenti all'interno o in prossimità degli immobili che le sono stati destinati.
Storico versioni
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