Versione coordinata
Art. 31
In vigore dal 13 apr 2008
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'.1(e) e, se del caso, all'.2(b), l'Agenzia dovrà rispettare come vincolanti gli accordi internazionali e i regolamenti nazionali relativi all'accesso, al sorvolo e alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti interessate, e adottare ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.
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