Versione coordinata
Art. 32
In vigore dal 13 apr 2008
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'.1(e) e, se del caso, all'.2(b), l'Agenzia è tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta tutte le informazioni, relative agli aeromobili, di cui è a conoscenza nelresercizio delle sue funzioni relative allo spazio aereo della Parte contraente interessata, al fine di consentire alle Parti contraenti interessate di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-32