Versione coordinata
Art. 33
In vigore dal 13 apr 2008
Le Parti contraenti riconoscono la necessità per l'Agenzia di raggiungere un proprio equilibrio finanziario e s'impegnano a metterle a disposizione adeguati mezzi finanziari nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dallo Statuto dell'Agenzia di cui all'Allegato i.
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