Versione coordinata
Art. 38
In vigore dal 13 apr 2008
1. La presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e successivamente dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, è prorogata a tempo indeterminato.
2. Dopo che la Convenzione, così prorogata, sarà stata in vigore per vent'anni, ciascuna Parte contraente può far cessare l'applicazione della Convenzione per quel che la concerne, dando notifica scritta in tal senso ai governo del Regno del Belgio, che provvede ad informame i governi degli altri Stati contraenti.
La decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata data la notifica di recesso, semprechè entro tale data sia stato concluso raccordo speciale di cui ai paragrafo 3 che segue. In difetto, la decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla data indicata nel citato accordo speciale.
3. I diritti e gli obblighi, in particolare quelli di natura finanziaria, della Parte contraente che recede sono definiti in un accordo speciale concluso tra questa e l'Organizzazione.
Tale accordo deve essere approvato all'unanimità dei voti espressi dall'Assemblea Generale, con l'astensione dal voto della Parte contraente che recede.
4. L'Organizzazione può essere disciolta se il numero delle Parti contraenti scende a meno del 50% delle Parti firmatarie del citato Protocollo del 1997, con decisione presa dall'Assemblea Generale all'unanimità dei voti espressi.
5. Se in applicazione di quanto sopra l'Organizzazione è disciolta, la sua personalità e capacità giuridica, ai sensi del', continuano a sussistere ai fini della liquidazione.
Storico versioni
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