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Art. 39

In vigore dal 13 apr 2008
1 L'adesione alla presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, da parte di uno stato non firmatario di quest'ultimo Protocollo, è subordinata all'accordo dell'Assemblea Generale deliberato all'unanimità dei voti espressi. 2. La decisione di accettare l'adesione è notificata allo stato non firmatario dai Presidente dell'Assemblea Generale. 3. Lo strumento di adesione è depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa i governi degli altri stati firmatari e aderenti 4. L'adesione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-39

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Art. 39 Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo