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Art. 39
In vigore dal 13 apr 2008
1 L'adesione alla presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, da parte di uno stato non firmatario di quest'ultimo Protocollo, è subordinata all'accordo dell'Assemblea Generale deliberato all'unanimità dei voti espressi.
2. La decisione di accettare l'adesione è notificata allo stato non firmatario dai Presidente dell'Assemblea Generale.
3. Lo strumento di adesione è depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa i governi degli altri stati firmatari e aderenti
4. L'adesione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
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