Versione coordinata

Art. 40

In vigore dal 13 apr 2008
1. L'adesione alla presente Convenzione, casi come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dai Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, è aperta alle organizzazioni regionali d'integrazione economica ai termini e alle condizioni da convenirsi tra le Parti contraenti e quelle organizzazioni delle quali uno o più Stati firmatari sono membri, termini e condizioni che faranno oggetto di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione. 2. Lo strumento di adesione è depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa le altre Parti. 3. L'adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione, semprechè il Protocollo aggiuntivo di cui al comma 1 sia entrato in vigore. Il presente disposto coordinato della Convenzione e i suoi Allegati sono redatti nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca. In virtù della clausola finale della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea `EUROCONTROL"del 13 dicembre 1960, della clausola finale del Protocollo del 12 febbraio 1981 che ha modificato tale Convenzione, e della clausola finale del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997 che coordina tale Convenzione a seguito delle varie modifiche intervenute, in caso di discrepanze fra i diversi testi fa fede quello in lingua francese. Il presente disposto coordinato della Convenzione e i suoi Allegati sono redatti nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca. In virtù della clausola finale della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, della clausola finale del Protocollo del 12 febbraio 1981 che ha modificato tale Convenzione, e della clausola finale del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997 che coordina tale Convenzione a seguito delle varie modifiche intervenute, in caso di discrepanza fra i diversi testi fa fede quello in lingua francese.
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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-vc-40

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