Allegato I

Art. 1

In vigore dal 13 apr 2008
ALLEGATO I STATUTO DELL'AGENZ1A Statuto dell'Agenzia 1. L'Agenzia è l'organo incaricato di conseguire gli obiettivi e di eseguire i compiti indicati nella Convenzione o fissati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio e dai loro organi sussidiari. Essa prende l'iniziativa di formulare, e sottoporre agli organi competenti, proposte in materia di esercizio delle diverse funzioni e di esecuzione dei vari compiti demandati a tali organi, nonché in materia di altri compiti delegati all'Organizzazione. Essa presta inoltre assistenza all'Assemblea Generale e al Consiglio, e ai loro organi sussidiari, per l'espletamento delle loro funzioni di supervisione. 2. Nell'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può farsi assistere ove necessario da esperti civili e militari designati dagli Stati o dalle organizzazioni dei fornitori di servizi interessate. 3. L'Agenzia funge da fulcro della cooperazione e del coordinamento intergovernativi nel campo della navigazione aerea. Essa presenta proposte e fornisce il sostegno necessario per la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo. 4. In particolare, essa fornisce servizi normativi, informativi, di sostegno e di consulenza alle Parti contraenti, nonché, sulla base di accordi conclusi a norma dell' della Convenzione, a organizzazioni internazionali riconosciute e agli stati non contraenti. 5. In particolare, t'Agenzia: (a) coordina i piani di attuazione delle Parti contraenti, per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; (b) esamina, nel campo della navigazione aerea, questioni che sono allo studio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale (ICAO) e di altre organizzazioni internazionali competenti per l'aviazione civile, e coordina e presenta emendamenti ai documenti ICAO; (c) elabora proposte di pianificazione dettagliata per l'armonizzazione e l'integrazione del servizi e dei sistemi di traffico aereo, in particolare per le componenti di terra e di aria dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, al fine di istituire un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo; (d) elabora proposte relative al meccanismo di pianificazione e di organizzazione strategica delle rotte e delle strutture di supporto dello spazio aereo, in coordinamento con gli esperti civili e militari designati dagli stati; (e) elabora proposte per l'armonizzazione dei regolamenti dei servizi europei di traffico aereo, formula politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni e contribuisce a incrementare l'efficienza e la flessibilità nell'utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari; (f) presenta proposte e svolge un ruolo consultivo per tutti gli aspetti di politica e di pianificazione. Il suo ambito d'intervento non si limita alla gestione del traffico aereo in rotta, ma si estende fino ai conseguimento di un approccio integrato "gaie to gate" alla gestione del traffico aereo. Nell'elaborazione delle sue proposte l'Agenzia si fa assistere da esperti nazionali; (g) studia e promuove misure atte a migliorare l'economicità e l'efficienza nel campo della navigazione aerea; (h) elabora criteri, procedure e metodi comuni che garantiscano la massima efficienza e qualità dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei relativi servizi; (i) coordina i programmi di ricerca, sviluppo, prova e valutazione (RDTE) delle organizzazioni nazionali di gestione del traffico aereo, con compiti anche di raccolta e diffusione dei risultati; (j) realizza studi,prove e lavori di ricerca applicata comuni, oltre ad altri sviluppi tecnici; (k) definisce, progetta, elabora, convalida e organizza l'attuazione di un sistema uniforme per la gestione del traffico aereo europeo, sotto l'egida del Consiglio. Nell'assicurare i servizi di navigazione aerea, l'Agenzia ha come mandato: (a) di evitare le collisioni tra aeromobili; (b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido dei traffico aereo; (c) di fornire i consigli e le informazioni utili all'esecuzione sicura ed efficace dei voli; (d) di allertare gli organi competenti in caso di aeromobili necessitanti di servizi di ricerca e soccorso, prestando a tali organi l'assistenza necessaria. 7. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con le organizzazzioni degli utenti al fine di soddisfare nei modo più efficiente ed economico possibile i bisogni dell'aviazione civile. Essa opera in stretta collaborazione con le autorità militari per soddisfare nelle stesse condizioni le esigenze specifiche dell'aviazione militare. Per espletare il suo mandato l'Agenzia può, tra l'altro, costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita. Tuttavia, ai fine di evitare duplicazioni, essa si avvale dei servizi tecnici nazionali ed utilizza le strutture nazionali esistenti ogni qualvolta ciò sia giustificato sul piano tecnico ed economico.
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