Allegato I
Art. 6
In vigore dal 13 apr 2008
1. Il Direttore generale è nominato per un mandato di cinque anni dall'Assemblea Generale a maggioranza ponderata, purchè tale maggioranza raggiunga i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista all' della Convenzione, e purchè votino almeno i tre quarti delle Parti contraenti. il suo mandato è rinnovabile per una sola volta, con le stesse modalità.
Lo statuto del Direttore generate deve essere approvato dal Consiglio.
2. Il Direttore generale rappresenta l'Organizzazione in giudizio e a tutti gli effetti civilistici.
3. Inoltre, in conformità con le politiche adottate dall'Assemblea generale e dal Consiglio,il Direttore generale:
(a) può assumere e licenziare il personale in conformità con lo statuto dei personale; la nomina a funzioni di livello A1 e A2, per un normale mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, è soggetta all'approvazione del Consiglio;
(b) può contrarre prestiti alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio;
(c) può stipulare contratti alle condizioni stabilite dai regolamento per la stipula dei contratti di cui all' e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio;
(d) redige e presenta ai Consiglio per approvazione regolamento sulla protezione dei dati di cui all'.2(l) della Convenzione;
(e) elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le regole e le procedure applicabili alle norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione del traffico aereo.
4. il Direttore generale può espletare queste funzioni senza interpellare preventivamente il Consiglio, ma lo tiene comunque informato di tutti i provvedimenti presi in virtù dei suddetti poteri.
Il Consiglio stabilisce le condizioni alle quali il Direttore generale può essere sostituito in caso di impedimento.
Storico versioni
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