Allegato I
Art. 8
In vigore dal 13 apr 2008
1. L'Organizzazione può prendere a prestito sui mercati finanziati internazionali le risorse necessarie all'espletamento dei suoi compiti.
2. L'Organizzazione può emettere prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, ovvero, in mancanza di tale legislazione, con raccordo della Parte contraente.
3. Il regolamento finanziario fissa le procedure secondo le quali l'Organizzazione contrae e rimborsa i prestiti.
4. In ciascun bilancio preventivo e in ciascun piano finanziario quinquennale è indicato l'importo massimo dei prestiti che l'Organizzazione può assumere nel corso degli anni oggetto di tale bilancio e di tale piano finanziario quinquennale.
5. Per le questioni previste dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorità competenti delle Parti contraenti o con le loro banche di emissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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