Allegato I
Art. 7
In vigore dal 13 apr 2008
1. Le entrate e le uscite devono essere in pareggio nel bilancio preventivo. Per ogni esercizio finanziario deve essere predisposto un preventivo delle entrate e delle uscite dell'Agenzia.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
3. Il Direttore generale sottopone la bozza dei bilancio preventivo e la bozza del piano finanziario quinquennale all'approvazione del Consiglio non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.
Storico versioni
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