Allegato I

Art. 11

In vigore dal 13 apr 2008
1. I servizi dell'Agenzia possono essere oggetto di ispezioni tecniche e amministrative, su richiesta dei Consiglio, che può agire di sua iniziativa o su richiesta dei Direttore generale. 2. Tali ispezioni sono effettuate da funzionari delle amministrazioni delle Parti contraenti, con l'assistenza di esterni, ove necessario. Ogni commissione d'ispezione è composta da almeno due persone di nazionalità diversa e dovrebbe comprendere, per quanto possibile, una persona che ha partecipato a un'ispezione precedente
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo