Allegato I
Art. 11
68 / 95In vigore dal 13 apr 2008
1. I servizi dell'Agenzia possono essere oggetto di ispezioni tecniche e amministrative, su richiesta dei Consiglio, che può agire di sua iniziativa o su richiesta dei Direttore generale.
2. Tali ispezioni sono effettuate da funzionari delle amministrazioni delle Parti contraenti, con l'assistenza di esterni, ove necessario. Ogni commissione d'ispezione è composta da almeno due persone di nazionalità diversa e dovrebbe comprendere, per quanto possibile, una persona che ha partecipato a un'ispezione precedente
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-11