Allegato III

Art. 1

In vigore dal 13 apr 2008
ALLEGATO III DISPOSIZIONI FISCALI Disposizioni fiscali 1. Restando salvi gli esoneri previsti dagli della Convenzione, qualora l'Organizzazione, nell'espletamento delle sue attività ufficiali, effettui acquisti di beni o utilizzi servizi di valore consistente, sui quali gravino o siano stati pagati diritti, imposte o tasse indiretti (ivi compresi diritti, imposte o tasse applicati all'atto dell'importazione e diversi da quelli previsti dall'.1 della Convenzione), i governi degli Stati membri sono tenuti a prendere, nella misura del possibile, adeguati provvedimenti che annullino per l'Organizzazione l'onere di tali diritti, imposte e tasse, procedendo ad un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'organizzazione ovvero all'esonero dell'Organizzazione dai pagamento di tali diritti, imposte e tasse o al rimborso degli stessi. 2. Riguardo a pagamenti che l'Organizzazione debba effettuare a favore di Stati membri per investimenti realizzati da questi Stati, e nella misura in cui il relativo costo debba essere rimborsato dall'Organizzazione, gli Stati in questione faranno in modo che l'estratto conto presentato all'Organizzazione sia al netto di diritti, imposte e tasse dalle quali l'Organizzazione sarebbe stata esente, o che le sarebbero stati rimborsati o che sarebbero stati oggetto di un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'Organizzazione qualora essa avesse effettuato direttamente tali investimenti. 3. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai diritti, imposte o tasse percepiti a fronte di servizi di utilità generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-1-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo